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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 marzo 1996, n. 755
Legge regionale 3 aprile 1995 n. 12: Adempimenti: Rifugi per cani, canili sanitari e tariffario

LA GIUNTA
Omissis
DELIBERA

- di stabilire, ai sensi dell'art. 9, comma primo della L.R. 12/95, che ogni Comune può costruire rifugi per cani secondo le esigenze del proprio territorio;

- di stabilire che il Comune in cui insiste una popolazione canina che superi di gran lunga il tetto delle 200 unità di cani, può progettare e costruire più di un rifugio nel proprio ambito territoriale oltre a canili sanitari proporzionati alla effettiva esigenza del proprio territorio;

- di determinare in L. 4.000 (quattromila) giornaliere la tariffa per l'anno 1996 per i cani con regolare proprietario ospitati presso rifugi, ai sensi dell'art. 9, comma quinto della L.R. 12/95;

- di determinare, inoltre, in L. 365.000 annue, la misura del contributo di mantenimento a carico dei proprietari dei cani che intendano rinunciare al proprio cane per ospitarlo nei rifugi, ai sensi dell'art. 11, comma secondo della L.R. 12/95.

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della lettera a) dell'art. 6 della L.R. 12-4-94, n. 13;

Il Presidente della Giunta Regionale Distaso

Il Segretario della Giunta Regionale Donno

(pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n° 50 del 07/05/96)


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